SISTEMA DI GRADIMENTO
Premessa
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Il 4 agosto 2017 la LNP B con la FIGC, le altre Leghe, AIC, AIAC e AIA hanno firmato, insieme al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI, un Protocollo d’Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”;
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uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”;
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il sistema di gradimento rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta dei sostenitori” della Società;
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attraverso il sistema di gradimento le Società si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
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tutte le Società della LNP B condannano qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva;
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tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dagli stessi club oppure che assistono o partecipano ad attività di natura tecnica o ludica nei quali sono presenti tesserati delle società stesse devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutti;
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nel dicembre 2017 la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. ha introdotto, così come previsto dal suddetto Protocollo di Intesa, il proprio codice etico dei sostenitori, successivamente modificato, come richiesto dalla FIGC, in codice di condotta, nel quale sono state indicate le linee “di buon comportamento” che i propri sostenitori devono attuare;
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il 7 marzo 2018 la FIGC ha introdotto un nuovo comma 10 all’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva al fine di introdurre l’obbligo, a carico di tutte le società professionistiche, di implementare il sistema di gradimento all’interno delle proprie politiche di biglietteria. Tale disposizione regolamentare prevede sanzioni pecuniarie a carico delle società che non abbiano adottato il sistema del gradimento prima dell’inizio della stagione sportiva o che non ne diano applicazione.
Alla luce di quanto sopra esposto è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (di seguito: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.
CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE
Definizione
L’“istituto del gradimento” (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica.
Nell’esercizio di quanto precede, la Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino “non gradite” ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.
Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.
Art.2
Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente o indirettamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.
Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali (ad esempio allenamenti, iniziative di marketing, attività ludiche di qualsiasi genere alle quali partecipino singolarmente o collettivamente tesserati della società).
Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.
Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).
Art.3
Condizioni
Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
È ammessa, da parte della persona dichiarata “non gradita”, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un’altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.
Art.4
Pubblicità
Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.pescaracalcio.com, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A..
Art.5
Modalità di rilevazione delle condotte
I comportamenti rilevanti ai fini dell’esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:
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le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dall’Ufficio del Supporter Liaison Officer (SLO) e/o da altro personale della Società Sportiva;
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le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;
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le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
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tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
Art.6
Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:
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il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
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la tipologia del bene giuridico “aggredito”;
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il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
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il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
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il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.
Art.7
Durata dei provvedimenti
La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all’art. 6.
Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive come da tabella allegata al presente documento del quale ne costituisce parte integrante.
Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.
Art.8
Procedure
La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.
Art.9
Minori
E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.
Art.10
Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
ELENCO INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI
NOTE:– Le fattispecie indicate e le relative sanzioni rappresentano una guida e non devono considerarsi esaustive. La Società si riserva di apportare modifiche o considerare provvedimenti alternativi a quanto previsto;
– Le sanzioni, inoltre, sono indipendenti da eventuali attività di indagine poste in essere dalle competenti Autorità di Polizia alle quali la Società, come previsto dalle norme in vigore, dovrà fornire, se richiesto, eventuali elementi utili alle predette eventuali attività.